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La materia della riqualificazione energetica mediante cosiddetto "superbonus 110" è materia su cui, inevitabilmente, non si è ancora formata alcuna "giurisprudenza" essendo il relativo contenzioso di recente instaurazione. L'elemento di "novità" sarà sicuramente costituito da come i Tribunali porranno soluzione alle conseguenze pregiudizievoli derivanti al committente dalla mancata, intemprestiva ovvero non corretta esecuzione dell'opera ed in particolare la misura in cui sarà determinato il danno da revoca, totale e/o parziale, dei benefici fiscali.
Una prima pronuncia, inevitabilmente di merito, sul tema è fornita dal Tribunale di Pavia (n. 1245/2023 del 20.10.2023), nell’ambito di una vertenza –contumaciale – in cui il committente (a fronte di contatto di appalto “pagato” mediante cessione del credito fiscale alla convenuta) lamentava la mancata ultimazione dell’opera, con particolare riferimento all'omessa fornitura e posa dell’impianto fotovoltaico.
L’azione proposta era diretta ad ottenere codanna dell'appaltatore all’esatta esecuzione delle opere commissionate, venendo formulata solo in via subordinata e previa pronuncia di risoluzione del contratto di appalto, la richiesta di risarcimento danni da quantificarsi – tra gli altri - in misura idonea a consentire l’ultimazione delle opere e da graduarsi anche in considerazione dell’eventuale perdita, parziale e/o totale, dei benefici fiscali.
Il Tribunale, accertato l’inadempimento dell’appaltatrice e valutata l'accoglibilità della domanda principale di esatto adempimento, disponeva condanna della convenuta all'esecuzione delle opere richieste (specificamente individuate anche ai fini dell’eseguibilità ex art. 612 c.p.c. ) e procedeva quindi all'esame del merito delle richieste risarcitorie, in particolare delle pretese avanzate in conseguenza del ritardo nell'esecuzione dell'opera.
Tale pretesa veniva riconosciuta e quantificata nei "maggiori costi sostenuti per le utenze, costi che non sarebbero stati sostenuti ove vi fosse stata la pronta installazione dell'impianto fotovoltaica", con ciò evidentemente presumendo che l'apporto di energia derivante dall'impianto fotovoltaica avrebbe consentito il totale assolvimento del fabbbisogno energetico dell'immobile dell'attore.
Quanto di relativo, invece, all'accertamento dell'equivalente monetario necessario al compimento dell'opera, atteso l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica, il Tribunale demandava la quantificazione in esito al giudizio di esecutivo.
Ulteriore pronuncia è fornita dal Tribunale di Frosinone n. 1080/2023 del 2.11.2023 che fornisce una prima interpretazione in merito alla quantificazione dei danni in ipotesi di perdita, per inadempimento dell’appaltatore, dei benefici fiscali.
Nella specie, lamentava il committente l’inadempimento dell’appaltatore (e la conseguente perdita dei benefici) per non avere quest’ultimo rispettato (oltre che la scadenza contrattuale) il termine del 30.9.2022 previsto dalla normativa fiscale per il completamento del 30% dei lavori di riqualificazione energetica dell'edificio.
La sentenza, preliminarmente ricorda che nell’ambito della responsabilità contrattuale il creditore (qui committente) è onerato di provare la fonte del suo diritto (qui il contratto di appalto) ed il relativo termine di scadenza (qui, si ritiene, non quello contrattualmente previsto ma quello ex lege essenziale, in quanto implicitamente dedotto anche in contratto, per la fruizione del superbonus) bastandogli la mera allegazione dell’inadempimento altrui e spettando al debitore (qui appaltatore) la prova dei fatti estintivi (ovvero l’adempimento) dell’altrui pretesa. Su tale premessa il Tribunale rileva l’assolvimento dell'onere della prova da parte del committente e conseguentemente accerta l’inadempimento dell’appaltatore (rimasto contumace) dichiarando risolto il contratto.
Ferma la risoluzione per inadempimento per colpa dell'appaltatore, la domanda del committente diretta, tra gli altri, ad ottenere condanna al risarcimento dei danni quantificati nella misura necessaria all’ultimazione delle opere ineseguite senza adesione al “superbonus” (ovvero, in via subordinata, con quantificazione demandata alla minor somma “ritenuta di giustizia”) veniva solo parzialmente accolta.
Osserva il Tribunale che se da un lato l’inadempimento dell’appaltatore ha causato la decadenza dai benefici previsti dal superbonus 110, dall’altro il committente avrebbe avuto altre possibilità di accesso a benefici fiscali (deteriori) ma alternativi, in vigore (in allora 30.9.2022) ed ottenebili con nuova pratica edilizia/amministrativa, in particolare rilevando che …per gli interventi di efficientamento energetico sugli edifici unifamiliari la normativa fiscale prevede un ampio ventaglio di possibilità di agevolazione e la stessa disciplina del cd…dà la possibilità di usufruire di una detrazione del 90% delle spese sostenute fino al 31.12.2023 per (eventuali nuovi) lavori avviati dall’1.1.2023 rispetto all’abitazione principale posseduta, per i contribuenti con un reddito di riferimento non superiore ad Euro…(cfr D.L. 176/2022 c.d. decretoAiuti-quater)…
In altri termini il Tribunale rilevata la, potenziale, possibilità di accesso a benefici fiscali alternativi al superbonus 110 ed atteso che il committente/attore non avrebbe fornito elementi idonei a provare l'impossibilità di fruire di tali diverse possibilità (ad esempio fornendo prova dell’eccedenza del proprio reddito rispetto alla normativa richiamata dalla sentenza) nonchè menzionando di fare applicazione dei principi (che non menziona) …riguardanti l’oneredella prova nei giudizi di risarcimento del danno…ha riconosceiutoal committente un danno quantifiicato nella misura del 10% degli importi oggetto del contratto di appalto risolto, derivante dalla …percentuale“minima” del beneficio fiscale andata perduta a causa del verificarsi dell’inadempienza…sostanzialmente imponendo al committente l’onere di limitare il danno subito mediante autonoma ed obbligatoria ricerca di benefici alternativi resisi necessari solo in conseguenza dell’inadempimento avversario.
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