Approfondimento

4/6/24

Requisiti per la qualifica di coltivatore diretto

Cass. Sez. Lav. 18 dicembre 2023 n. 35368 ord.

Requisiti per l’accertamento della sussistenza della qualità di coltivatore diretto ai fini INPS

La vertenza origina dall’opposizione incardinata da Tizio avverso cartelle di pagamento emesse da INPS per contributi dovuti in esito alla riqualificazione del rapporto di lavoro di Tizio a "coltivatore diretto" in luogo di quello individuato dall’opponente di bracciante agricolo a tempo determinato presso due cooperative.

Entrambi i gradi di merito si concludevano con l’accertamento di legittimità della riqualificazione operata da INPS in quanto dalle risultanze istruttorie (esaminate brevemente in appresso) sarebbe emersa la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di coltivatore diretto mentre i rapporti di lavoro bracciantile con le cooperative sono stati ritenuti sospetti ed insussistenti.

Requisiti per la riconducibilità alla figura del “coltivatore diretto”:

  1. Diretta, prevalente, abituale e manuale coltivazione dei fondi o allevamento e governo del bestiame:
    • Il soggetto deve essere coinvolto direttamente nella coltivazione dei terreni o nell'allevamento con esclusione dell’impiego diretto qualora via sia prevalentemente manodopera di terzi o l'uso di mezzi meccanici senza intervento manuale del coltivatore diretto.
    • L'attività deve essere abituale, svolta con regolarità e continuità, e caratterizzata dall’opera manuale del soggetto distinguendosi così dall'imprenditore agricolo che può gestire l'azienda prevalentemente in modo manageriale delegando il lavoro manuale ad altri.
    • L'attività agricola deve costituire l'attività principale del coltivatore diretto impegnandolo per il maggior periodo dell'anno e deve essere la principale (prevalente) fonte di reddito del soggetto, anche se non esclusiva.
  2. Effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare:
    • Il contributo del nucleo familiare, inclusi il coniuge, i figli e altri parenti conviventi, deve costituire almeno un terzo del totale delle necessità lavorative richieste per le coltivazioni e l'allevamento.
    • L’attività svolta deve essere inerente le esigenze standard richieste per la manutenzione, coltivazione e raccolta delle colture, nonché per l'allevamento e la cura degli animali, variando in base alla tipologia delle coltivazioni, agli allevamenti, alla dimensione dell'azienda e alle pratiche agricole adottate.
    • La valutazione del contributo lavorativo deve essere sia quantitativa che qualitativa, tenendo conto del numero di giornate lavorative e dell'importanza delle attività svolte dai familiari.
  3. Fabbisogno di mano d'opera:
    • Deve essere non inferiore a 104 giornate lavorative annue per la coltivazione del fondo.
    • Si riferisce a tutte le operazioni necessarie per la gestione delle colture o del bestiame, come la preparazione del terreno, la semina, la manutenzione, la raccolta, l'irrigazione, e la gestione degli animali.
    • Il fabbisogno deve calcolarsi in concreto in base alle specifiche esigenze delle coltivazioni o degli allevamenti praticati, con parametri standard di riferimento per il numero di giornate lavorative necessarie.

Esiti dell'attività istruttoria:

  1. Coltivazione di terreni con estensione superiore a 10 ettari:
    • Il ricorrente coltivava terreni di estensione significativa, con coltivazioni intensive come vigneti, uliveti, ortaggi, e pomodori, alcune con doppia ciclicità annuale.
  2. Dichiarazioni all'Agea:
    • Nelle domande presentate all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), il ricorrente aveva dichiarato di coltivare personalmente i fondi.
  3. Sospetto e insussistenza del lavoro bracciantile:
    • Il lavoro bracciantile presso le due cooperative è stato ritenuto sospetto e insussistente. Non sono state prodotte buste paga quietanzate relative alla retribuzione ricevuta, e il numero di giornate lavorative dichiarate era considerato incompatibile con il modesto compenso giornaliero riportato.
  4. Investimenti economici nella coltivazione:
    • Il ricorrente aveva investito risorse economiche significative nell'acquisto di attrezzature agricole e nella coltivazione dei propri fondi, lavorandoli personalmente senza avvalersi di manodopera di terzi.
  5. Cariche gestionali nelle cooperative:
    • Il ricorrente figurava come amministratore unico o presidente del consiglio di amministrazione delle due cooperative presso le quali era assunto come bracciante a tempo determinato.
  6. Iscrizione alla CCIAA come coltivatore diretto dal 1996:
    • Il ricorrente era iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) come coltivatore diretto sin dal 1996.

Questi elementi, considerati nel loro complesso, hanno portato la Corte a concludere che il ricorrente svolgesse effettivamente l'attività di coltivatore diretto e non quella di bracciante agricolo, giustificando così la validità degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento emessi dall'INPS.

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