Approfondimento

20/4/23

Omesso versamento ritenute fiscali: la Corte Costituzionale riporta la norma al pre-novella 2015.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 175 depositata in data 14 luglio 2022, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 7 comma 1, lett. b) del D. Lgs158/2005 nella parte in cui ha inserito le parole “dovute sulla base della stessa dichiarazione o” nel testo dell’art. 10 bis del D. Lgs74/2000.

Per comprendere il ragionamento seguito dal Giudice delle Leggi, appare opportuno una breve disamina della normativa oggetto di attenzione.

L’art. 10 bis . Lgs 74/2000 (normativa più conosciuta come decreto “manette agli evasori” che, nel tempo, ha subito diversi interventi modificativi) nella sua formulazione originaria ad opera dell’art. 1, comma 414, Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (i.e. legge finanziaria 2005) aveva previsto il delitto di omesso versamento delle ritenute, punendo “con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta”.

Il D. Lgs n. 158/2005,emanato a seguito della legge delega n. 23 dell’11 marzo 2014, ha modificato l’articolo in parola prevedendo che” è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta” .

La novella del 2015,quindi, oltre ad innalzare la soglia di punibilità rispetto all’originaria formulazione, ha previsto che le ritenute non versate, affinché venisse ad esistenza il reato, potessero risultare dovute non solo sulla base della certificazione rilasciata ai sostituti, ma anche sulla base della stessa dichiarazione.  

È, quindi, evidente che successivamente all’intervento legislativo del 2015 vi è stato un allargamento della condotta penalmente rilevante rispetto all’originaria formulazione della norma.

Ed è proprio su questa considerazione, valutata alla luce della delega avuta dal legislatore del 2014, che ha preso le mosse la motivazione della sentenza resa dalla Corte Costituzionale qui in commento, secondo cui, “il legislatore delegato ha introdotto nell’art. 10 bis una nuova fattispecie penale (omesso versamento di ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione del sostituto), affiancandola a quella già esistente (omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti), senza essere autorizzato a farlo dalla legge delega, mentre sarebbe stato necessario un criterio preciso e definito per poter essere rispettoso anche del principio distretta legalità in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.)”.

Secondo il Giudice delle Leggi, quindi, il legislatore del 2015 “aggiungendo” al penalmente rilevante la condotta di omesso versamento delle ritenute dovute sulla base della dichiarazione,(sanzionata fino a quel momento solo dal punto di vista amministrativo-tributario),ha travalicato i confini della delega stessa “creando” una (nuova) fattispecie penale, in violazione della riserva di legge e del principio di stretta legalità previsto dalla Costituzione.

Per tornare all’incipit di questo commento, la Corte ha concluso nel senso che “la scelta del legislatore delegato di inserire le parole <dovute sulla base della stessa dichiarazione o > nella fattispecie incriminatrice del delitto di omesso versamento delle ritenute di cui all’art. 10 bis del D. Lgs 74 del 2000 contrasta con gli artt.25, secondo comma, 76 e 77, primo comma, Cost., non essendo sorretta dai principi direttivi della delega legislativa”.

Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma in parola discende il ripristino del regime vigente prima della modifica di cui al D. Lgs 158/2015 che ha introdotto la disposizione censurata, con la conseguenza che la fattispecie delittuosa, successivamente al 20 luglio 2022 (giorno della pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale), sarà limitata alla condotta della risultanza della debenza sulla base solo delle ritenute certificate, mentre il mancato versamento provato sulla base delle certificazioni costituirà illecito amministrativo tributario, come precedentemente la novella.

Va da sé che in caso di condanna passata in giudicato sulla base della normativa dichiarata incostituzionale, il condannato potrà chiedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 673 C.p.p., la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna.

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