Approfondimento

2/11/21

Molestia penalmente rilevante ex art. 660 C.P. anche se il contatto viene “bloccato”

Sussiste la molestia penalmente rilevante ex art. 660 C.P. anche se il contatto viene “bloccato” – Commento a Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 37974 depositata il 22 ottobre 2021.

Con la sentenza n. 37974, depositata il 22 ottobre 2021, la I Sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 660 C.P., seppur rideterminando la pena in melius, stante la modifica nell’ambito della pronuncia di condanna in sede di giudizio abbreviato introdotta dalla legge 103/2017 ed applicabile al caso di specie, che ha comportato la rilevabilità d’ufficio del trattamento sanzionatorio più favorevole, ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.P.

Detto ciò e per venire alla questione in argomento, l’imputato ricorrente era stato condannato per il reato contravvenzionale di cui all’art. 660 C.P., rubricato “molestie o disturbo alle persone”, che punisce “chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo” .

Il motivo di impugnazione che qui interessa riteneva sussistere una violazione di legge perché, con riferimento al mezzo del reato della comunicazione telefonica, la norma incriminatrice non ricomprende i messaggi inviati con gli attuali sistemi di messaggistica istantanea, aventi peculiarità differenti che sfuggono alle ragioni di tutela di messaggistica penale sottese alla fattispecie in argomento.

In buona sostanza il ricorrente ha sostenuto che nel concetto di “mezzo del telefono” non possono trovare dimora i messaggi istantanei inviati da apparati telefonici fissi o mobili.

Per replicare a tale doglianza, il ragionamento logico/giuridico seguito dalla Corte ha preso le mosse dal significato che deve essere attribuito alla locuzione “col mezzo del telefono”, utilizzata dal legislatore del 1930.

La quaestio iuris, quindi, è stata quella di verificare la riconducibilità (o meno) alla previsione normativa di innovative modalità di lesione, imprevedibili al momento della posizione della fattispecie: è evidente che il legislatore del 1930 aveva, come riferimento, la tecnologia del tempo.

La Corte, sul punto, riprendendo anche precedenti giurisprudenziali, ha statuito che ”al termine telefono, espressivo dell’instrumentum della contravvenzione de qua va equiparato, senza esondare dal perimetro dei possibili significati della formulazione letterale impiegata dal legislatore, qualsiasi mezzo di trasmissione, tramite rete telefonica o rete cellulare delle bande di frequenza, di voci e di suoni imposti al destinatario, senza possibilità per lo stesso di sottrarsi alla “immediata” interazione con il mittente”, concludendo nel senso che “possono e devono essere ricondotti nell’alveo della previsione incriminatrice i messaggi di testo “short messages system” (c.d. s.m.s.) trasmessi attraverso apparati telefonici mobili o fissi” .

Inoltre, secondo la Corte, non coglie nel segno l’affermazione che, a differenza della comunicazione fatta con il mezzo del telefono, la messaggistica telematica non presenta carattere invasivo, ben potendo il destinatario di messaggi non desiderati da un determinato utente (sgradito) evitarne agevolmente la ricezione, senza compromettere in alcun modo la propria libertà di comunicazione, semplicemente escludendo o bloccando il contatto indesiderato.

Infatti, i Supremi Giudici hanno statuito che il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice in parola non è la libertà di comunicazione, ma il turbamento della tranquillità pubblica mediante l’offesa alla quiete privata.

Chiosa, quindi, la Corte che “ciò che rileva è l’invasività in sé del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, non la possibilità per quest’ultimo di interrompere l’azione perturbatrice, già subita e avvertita come tale, ovvero di prevenirne la reiterazione, escludendo il contatto o l’utenza sgradita senza nocumento della propria libertà di comunicazione”.

In conclusione, quindi, nel momento in cui dovesse essere accertata la condotta integratrice della fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 660 c.p., a nulla potrà rilevare che il contatto di provenienza sia stato “bloccato”.

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