Con la novella legislativa, viene introdotta la tutela rafforzata del professionista nei rapporti con i cosiddetti “contraenti forti” (si veda nel prosieguo), fornendo una definizione legislativa di “equo compenso” spettante al professionista e sancendo la nullità ex lege di un elenco di clausole utilizzate e unilateralmente imposte dal cliente.
Viene infatti determinata la nozione di equo compenso, riprendendo in parte quanto già previsto nella normativa vigente ma specificando che per essere “equo” il compenso, oltre a dover essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e caratteristiche della prestazione professionale deve necessariamente essere conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dalla legge.
La nuova disciplina (di cui va premessa l’applicabilità ai soli rapporti di nuova instaurazione), in quanto diretta a riequilibrare rapporti in cui il “potere contrattuale” è ad iniquo vantaggio del cliente, si applica ove le attività del professionista:
- hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c.;
- trovano fondamento in convenzioni che disciplinano il contenuto del rapporto di durata;
- sono svolte in favore di imprese bancarie, assicurative ed imprese che occupano alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.
L’equo compenso viene espressamente esteso anche per le prestazioni rese dal professionista nei confronti della Pubblica Amministrazione e sue partecipate(ma vengono esclusi gli agenti della riscossione per i quali si impone la mera pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo in ogni caso conto dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta).
Resta salva la possibilità per l’impresa di adottare modelli standard preventivamente concordati con le rappresentanze professionali, con ciò escludendo la presunzione di squilibrio contrattuale tra le parte e per l’effetto consentendo l’utilizzo di compensi difformi da quelli disciplinati nella novella (ma nulla si specifica in merito alla derogabilità delle altre clausole oggetto di nullità) e viene altresì demandato agli ordini di adottare ed applicare la disciplina sanzionatoria a carico dell’iscritto che accetta prestazioni "al ribasso".
La nuova normativa (si ribadisce applicabile solo alle convenzioni di nuova sottoscrizione) interviene non solo in punto di determinazione del compenso, ma anche sulla disciplina sostanziale del rapporto dedotto nella convenzione cliente-professionista, introducendo comminatoria di nullità (relativa, solo a favore del professionista e rilevabile d’ufficio) delle clausole (presunte unilateralmente predisposte dal cliente) espressione dello squilibrio contrattuale tra le parti e che (ferma l’esclusione per clausole che riproducono disposizioni di legge) vengono individuate mediante specifica elencazione.
In particolare sono nulla le clausole che:
- prevedono un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi di cui all'art. 1;
- impongono il divieto al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione;
- impongono anticipazioni di spese e rinuncia al rimborso;
- attribuiscono al cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso;
- consentono al cliente la modifica unilaterale delle condizioni di contratto;
- attribuiscono al cliente la facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- legittimano il committente a pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito;
- prevedono termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura;
- attribuiscono (per compensi forensi) importi minori rispetto a quelli liquidati a titolo di spese di lite;
- applicano retroattivamente (ad attività già svolta) i minori compensi previsti dalla convenzione rinnovata
- (per consulenza contrattualistica) limitano l’esigibilità del compenso al solo caso di sottoscrizione del contratto;
- introducono costi di assistenza tecnica per attività richiesta dal committente stesso;
La tutela viene garantita attraverso la facoltà di ottenere giudizialmente la declaratoria di nullità della pattuizione, con richiesta di rideterminazione giudiziale del compenso con azione da promuoversi innanzi al tribunale del luogo ove ha la residenza o il domicilio il professionista (assimilando nella specie la posizione a quella del “consumatore”).
In tale azione il Tribunale procederà alla rideterminazione del compenso, applicando i parametri ministeriali in vigore (o, per professioni ordinistiche, richiedendo il parere di congruità all’Ordine/Collegio) tenendo conto dell'opera effettivamente prestata ed attribuendo al professionista la differenza tra compenso corrisposto ed equo, oltre un indennizzo, pari a una somma fino al doppio della differenza tra il compenso e quello originariamente pattuito.
Novità anche in merito alle azioni esperibili per il recupero dei crediti professionali, venendo introdotto, in via alternativa all’ingiunzione giudiziale od alla procedura prevista ex art. 14 d.lgs. 150/2011 per i crediti da attività forense, la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio cui appartiene il professionista, possa acquistare efficacia di titolo esecutivo se rilasciato nel rispetto delle procedure e se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c. entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso.
Viene inoltre prevista la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista dalla cessazione del rapporto con l'impresa ovvero, in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un'unica convenzione e non aventi carattere periodico, dal compimento dell'ultima prestazione.
Da ultimo oggetto di intervento è anche il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, il cui dies a quo di decorrenza è nel giorno del compimento (o sua omissione) della prestazione oggetto di contestazione.
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