Chi risponde dei danni cagionati dal cane?
La posizione di garanzia relativa alla custodia di un animale prescinde dalla nozione di appartenenza, di talchè è irrilevante il dato della registrazione del cane all’anagrafe canina ovvero dalla apposizione di un micro chip di identificazione, atteso che l’obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione di semplice detenzione tra animale e persona, rilevando l’accertamento della proprietà ai soli fini del risarcimento del danno.
Risponde quindi penalmente il soggetto che aveva la detenzione ovvero la custodia intesa come potere “di fatto” sull’animale da cui deriva l’obbligo di vigilanza e di prevenzione dei comportamenti lesivi, non essendo quindi necessariamente responsabile il proprietario sul quale, comunque, (oltre alla già citata responsabilità civilistica)incomberà il rimprovero penale laddove affidi l’animale a persona non adeguata ovvero non in grado di esercitare una effettiva custodia.
Quale la condotta deve tenere il “custode” dell’animale?
Il detentore di un cane ha l’obbligo di controllare e custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi, finanche all’interno dell’abitazione(Cassazione 18814/2011 ha ritenuto sussistere la responsabilità in laddove i proprietari del cane avevano omesso di sistemare il cane in una zona dell’abitazione diversa da quella frequentata dagli ospiti) ovvero prevenire eventuali (e prevedibili) reazioni dell’animale.
Quindi, ad esempio, in presenza di animale appartenente a razza che, per indole e massa, manifesta una(statisticamente) maggiore aggressività, non basterà che il cane si trovi in un luogo privato e recintato, ma sarà necessario che tale luogo abbia caratteristiche idonee ad evitare che l’animale possa sottrarsi alla custodia e al controllo, superare la recinzione, raggiungere la via pubblica ed arrecare danno a terzi.
Onde andare esente da rimprovero penale, sarà necessario provare l’esistenza di un evento imprevedibile ed inevitabile, estraneo al rischio tipico relativo alla fattispecie (non bastando, ad esempio, l’apposizione di un cartello “attenti al cane” per prevenire eventuali aggressioni a terzi, quali postino o corriere, che accedono al cortile dell’abitazione).
Esiste una classificazione di razze di cani pericolose?
In tema di “pericolosità” delle specie canine, l’ordinanza del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 (non più vigente ma ripresa dalle successive) osservava che la previsione di un elenco di razze canine "pericolose" non ha ridottogli episodi di aggressione e non ha fondamento scientifico "in quanto non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base dell'appartenenza ad una razza o ai suoi incroci".
Tuttavia la Giurisprudenza ha osservato che laddove la razza, per mole ed indole dell’animale, palesi una maggiore aggressività, l’obbligo di custodia che grava sul detentore deve ritenersi maggiore. La pericolosità non va condotta all’essere ritenuti o meno rientranti nella vaga categoria degli “animali feroci”, ma può sussistere anche per gli animali domestici, ivi compreso il cane, la cui pericolosità deve essere accertata in concreto, considerando non solo la razza di appartenenza ma anche ogni altro elemento rilevante (precedenti aggressioni, indole, malattie, ecc.). Rientra del resto in un criterio di assoluta logica che, attese le diverse potenzialità lesive, pur senza che operi alcuna presunzione, vi siano talune razze di cani che necessitano, normalmente, di una maggiore attenzione da parte di chi li detiene e pertanto in relazione a tali razze dovrà innalzarsi il livello di vigilanza esigibile al proprietario.
Vi sono norme di condotta per i detentori di cani?
Oggi la materia è regolata dall’ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 (cd. Ordinanza Fadda) che ha determinato gli obblighi di condotta dei detentori dell’animale, stabilendo che:
-il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
- chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
- ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure: A) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; B) portare con sè una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; C) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; D) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonchè sulle norme in vigore; E) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive. Sono stati altresì istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani.
Cosa rischia il detentore del cane?
Vi sono sostanzialmente due “tipi” di tutela, l’una finalizzata ad assicurare la sicurezza pubblica, l’altra a reprimere le offese subite direttamente dal singolo privato.
La prima, oggetto di depenalizzazione da parte degli artt. 33 e 38 l. 689/1981, è prevista dall’art.672 c.p. (Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258. Alla stessa sanzione soggiace: 1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone).
La seconda raccoglie un “ventaglio” di fattispecie a seconda delle lesioni arrecate (a loro volta suddivise a seconda dell’entità) e/o della morte del soggetto (e quindi si rischia sino alla detenzione) ovvero dei danni arrecati.
Alcuni esempi affrontati dalla Giurisprudenza?
Condannato il proprietario di pastore tedesco che ha aggredito (provocando lesioni) un bambino. Il cane, all'interno di un'area cani, era libero ma senza supervisione (ne museruola) essendo il proprietario occupato ad intrattenersi con altro cane (Cass.31874/2019).
Ritenuto responsabile di omicidio colposo il proprietario di animale di allevamento che, fuggito dal recinto, invadeva in periodo notturno la strada causando incidente e morte del conducente (Cass. 52122/2018).
Responsabile il proprietario di cane razza pitbull, che senza museruola, uscendo dalla portiera dell’auto aggredisce altro cane (Cass. 10192/2021).
E' colpevole di lesioni il proprietario del cane di grossa taglia, fuggito dal cortile all’apertura del cancello elettrico e che ha aggredito un passante ed altro cane (Cass. 13464/2019).
Sussistente la responsabilità del proprietario che affida incautamente a terzi il proprio animale. Nella specie il cane (con precedenti di aggressione e sotto prescrizioni ASL) veniva condotto a passeggio dalla figlia della proprietaria. L'animale senza museruola, aggrediva un bambino non riuscendo la detentrice, impietrita ed evidentemente spaventata e sopraffatta dalla reazione del cane a prevenire l'aggressione. La madre proprietaria è stata condannata per aver affidato il cane a soggetto manifestamente rivelatosi non idoneo (Cass.9024/2022).
Analogo a quanto sopra il caso di Cass. 35151/2021 dove un padre ri reca a fare delle commissioni imponendo divieto al figlio minorenne di liberare il cane di razza rottwejlier. Trasgredendo all’ordine il minore portava a passeggio il cane, con guinzaglio lungo e privo di museruola e l'animale aggrediva un passante causandone lesioni. E' stato condannato il padre per aver affidato il cane a soggetto non in grado di esercitare effettiva custodia ovvero di contenere il naturale slancio dell’animale.
Condannato il proprietario in un caso in cui, durante una passeggiata un cane di taglia piccola veniva azzannato attraverso una recinzione e trascinato all’interno della proprietà. La condanna si basa per l’inidoneità della recinzione (Cass. 11093/2021).
Parimenti responsabile il proprietario che, mentre era a passeggio con il cane al guinzaglio ma tenendo la museruola in mano, parla con persona conosciuta da tempo che viene repentinamente aggredita dall'animale. La condanna è conseguente, anche, alla provata incapacità di tenuta del cane, le cui reazioni sono imprevedibili per natura ed impongono per ciò l’apprestamento di tutte le possibili cautele in prossimità di persone terze (Cass. 46108/2022).
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