Con la sentenza n. 33219, depositata il 1 luglio 2021, la V Sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’imputato condannato nei due gradi di giudizio per diffamazione a seguito della pubblicazione, sul proprio “stato di whatsApp”, di frasi ritenute lesive dell’onore e del decoro della persona offesa.
Il motivo proposto dal ricorrente in relazione alla diffusione riposava sul fatto che non si sarebbe raggiunta la prova che tutti i soggetti contenuti nella rubrica del telefono dell’’imputato avessero l’applicazione whatsApp e quindi potessero vedere “lo stato” del ricorrente.
Tale motivo è stato dichiarato inammissibile dal momento che “il motivo di appello, lamentando l’assenza di prova della diffusivitá in ragione della mancata dimostrazione che i contatti della rubrica disponessero dell’applicazione ( e in conseguenza potessero visionare lo stato dell’imputato), muoveva dal contrario presupposto in fatto, ossia che l’imputato non avesse limitato la visione: ciò che, peraltro, è del tutto irrazionale, dal momento che, se tale fosse stata l’intenzione dell’imputato, sarebbe stato sufficiente mandare un messaggio individuale”.
Secondo la Corte, quindi, se davvero l’intenzione del ricorrente fosse stata quella di rivolgere il contenuto di quanto pubblicato unicamente alla persona offesa, avrebbe ben potuto inviare alla medesima un messaggio privato.
Con una interpretazione relativa alla sussistenza dell’elemento soggettivo, è possibile sostenere che, pubblicando le frasi oggetto di imputazione sul proprio stato, l’imputato ha accettato il rischio che altri (i contatti inseriti nella proprio rubrica) le potessero vedere, con la sussistenza, quindi, del dolo eventuale sufficiente per la configurabilità del reato contestato.
Per completezza di evidenza che la Corte ha dichiarato l’inammissibilità anche dei motivi relativi alla sussistenza del fatto (offensività delle farsi) e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
In conclusione, quindi, si può affermare che la pubblicazione sullo “stato di wathsApp” essendo per conformazione visibile a tutti i contatti della rubrica, può integrare il reato di diffrazione qualora il contenuto sia ritenuto lesivo dell’onore del decoro della persona a cui la pubblicazione è riferita.
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