Esito positivo della messa alla prova e competenza all’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie – Commento a Corte di Cassazione, Sez. IV, sentenza n. 17779 depositata il 7 maggio 2021.
Il caso in esame origina da una sentenza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Tivoli con la quale, dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di cui all’art. 187, comma 8, C.D.S per estinzione del medesimo a seguito di esito positivo della messa alla prova, il Giudice ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, disponendo altresì la confisca del veicolo in sequestro.
Ha proposto ricorso il condannato ritenendo la competenza del Prefetto e non del Giudice Penale a decidere sull’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, stante appunto la dichiarate estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.
La Suprema Corte, in accoglimento dell’impugnazione, ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, sanzioni che ha eliminato, disponendo la trasmissione della sentenza al Prefetto territorialmente competente.
Secondo la decisione in commento, infatti, nulla quaestio sul fatto che in caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova la sanzione amministrativa debba essere applicata; l’intervento della Suprema Corte, che ha portato all’annullamento in punto della sentenza impugnata, riposa sul fatto che in tale circostanza la competenza all’irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo deve essere individuata nel Prefetto, ai sensi dell’art. 224 comma 3, c.d.s., secondo cui …”nel caso di estinzione del reato per altra causa (diversa dalla morte dell’imputato, n.d.r.) il prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219, nelle parti compatibili”.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, differente è la pronuncia di estinzione del reato pronunciata dal Giudice a seguito di esito positivo dei lavori di pubblica utilità, rispetto a quella relativa alla messa alla prova.
Riferisce la sentenza che “si coglie appieno la distinzione contenuta nell’art. 186 C.d.S., comma 9 bis e nell’art. 187, comma 8 bis, i quali pur potendo consentire di pervenire alla finale estinzione del meato, presuppongono il passaggio necessario attraverso l’inflizione all’imputato di una condanna, la cui pena viene poi convertita nella forma alternativa di espiazione, data dal lavoro di pubblica utilità. In altri termini, per l’applicazione della previsione contenuta nell’art. 186 C.d.s., comma 9 bis e nell’art. 187 comma 8 bis C.d.s. si impone ineludibilmente l’accertamento della responsabilità dell’imputato, tramite la celebrazione del giudizio in forma dibattimentale, oppure con lo svolgimento del rito abbreviato o, comunque, la sua definizione con l’adozione dell’applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. o anche con decreto penale di condanna non opposto”.
Poiché l’istituito della messa alla prova prescinde dall’accertamento della penale responsabilità riscontrabile, invece, nel disposto degli artt. 186, comma 9 bis e 187 comma 8 bis C.D.S., non può trovare applicazione nella messa alla prova la procedura prevista nella sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, che lascia al Giudice, in deroga a quanto disposto dall’art. 224, comma 3, CDS la competenza, previa fissazione di udienza, a statuire sulla sanzione amministrativa accessoria.
Secondo la Corte, quindi, “se ne trae la conclusione che il Giudice, il quale pronunci sentenza di intervenuta estinzione del reato ex art. 168 ter c.p., comma, 2 per positivo esito della messa alla prova, non può e non deve applicare la sanzione amministrativa accessoria, che verrà poi applicata dal Prefetto competente a seguito di trasmissione degli atti da parte del cancelliere ed in seguito a passaggio in giudicato della sentenza che tale estinzione del reato accerta e dichiara (ex art. 224 C.d.S, comma 3)”.
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