La CGUE sulla prescrizione dell’azione di rimborso di erogazioni indebite e l’applicazione da pate del diritto italiano
La sentenza della Corte di Giustizia UE (causaC-734/22) origina da una controversia tra la Repubblica d’Austria e uncittadino (GM) nell’ambito di aiuti, cofinanziati dall'Unione Europe aattraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), nella specie concessi tramite contratti di diritto privato tra Stato e beneficiario,successivamente oggetto di richiesta di rimborso in quanto ritenuti indebitamente percepiti a causa di accertata (nel 2013) discrepanza tra le aree dichiarate per ottenere gli aiuti e quelle effettivamente ammissibili.
Dopo vari avvisi e solleciti, nel 2019 l'Austria ha intentato un'azione giudiziaria per ottenere il rimborso, alla quale GM haopposto, tra gli altri, la prescrizione del diritto al rimborso delle somme ritenute indebitamente erogate. La Corte austriaca ha quindi chiesto alla CGUE se il termine di prescrizione quadriennale previsto dal Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 possa trovare applicazione anche per gli aiuti erogati attraverso contratti di diritto privato.
La decisione
L’art. 3 del Reg. n. 2988/95 stabilisce che <<il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall'esecuzione dell'irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 1...>> ovvero qualsiasi violazione (commissiva od omissiva) di una disposizione del diritto comunitario che possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale della Comunità attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate/provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità,ovvero una spesa indebita.
Il medesimo art. 3 specifica che Per le irregolarità permanenti o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l'irregolarità. Per i programmi pluriennali, il termine di prescrizione vale comunque fino alla chiusura definitiva del programma… e pertanto (in Italia) il termine di prescrizione dell’azione di recupero delle erogazioni indebite deve intedersi discipliantodell’art. 2935 c.c. e decorrente …da quando il diritto "può" essere fatto valere, ovvero allapossibilità in senso giuridico di far valere il credito...(V° Tar Roma 09/09/2022,n.11742).
Nel caso sottoposto all CGEU, come riportato in premessa, l’erogazione comunitaria è stata assegnata mediante negozio di diritto privato, rendendo quindi necessario per la Corte estendere l’applicazione del richiamato art. 3 anche a tale tipologia di rapporti, ricordando che i regolamenti dell’Unione sono produttivi di effetti immediati negli ordinamenti giuridici nazionali e hanno l’obiettivo di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione in tutti i settori, indipendentemente dalla natura giuridica degli strumenti utilizzati (siano essi di diritto privato o pubblico) dalle autorità nazionali.
Ma quindi deve farsi applicazione anche in Italia del termine di prescrizione di 4 anni? La risposta è negativa. Prosegue infatti l’art. 3 paragrafo 3 reg. UE n. 2988/95 introducendo la facoltà per gli Stati membri di prevedere termini di prescrizione più lunghi, fatto salvo il limite previsto dall’applicazione del “principio di proporzionalità” in base al quale il termine non deve eccedere quanto necessario per conseguire l’obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
E se la CGUE con la sentenza in disquisizione ha dichiarato la non conformità al richiamato principio di proporzionalità del termine prescrizionale di 30 anni (come vigente in Austria), ha tuttavia espressamente statuito che, al fine di raggiungere l’obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, l’applicazione di un termine di prescrizione decennale (quale vigente in Italia) derivante da una disposizione del diritto privato nazionale non è contrario al principio di proporzionalità (per un’applicazione del termine decennale si veda Trib. Roma sez. II, 01/09/2023, n.12514 per il quale ...Il termine di prescrizione applicabileal diritto vantato da AGEA per il recupero di indebite erogazioni è quello ordinario decennale e non quello quinquennale previsto per la repressione di frodi dei prodotti agroalimentari (ex art. 28 della l. n. 689 del 1981)...
Da ultimo la Corteesamina gli atti idonei ad interrompere la decorrenza del termine prescrizionale interpretando la nozione di "atto che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l’irregolarità" (V° art. 3) quale estensibile agli atti stragiudiziali, quali relazioni di audit, avvisidi recupero, solleciti di pagamento o diffide, purché tali atti permettano al destinatario di comprendere con sufficiente precisione le operazioni oggetto di sospetti di irregolarità (per un’applicazione giurisprudenziale si veda T.A.R.Brescia, sez. I, 03/02/2017, n.159 per cui È idoneo ad interrompere la prescrizione qualsiasiatto dell'AGEA (o dell'AIMA) contenente l'indicazione del prelievo supplementare dovuto…)
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